Art. 17.

      1. Le amministrazioni pubbliche e private devono facilitare il ricongiungimento familiare dei componenti, che costituisce diritto fondamentale della famiglia.
      2. Ai fini di cui al comma 1, particolare attenzione è rivolta:

          a) alle famiglie di nuova formazione e a quelle in cui siano presenti minori o soggetti portatori di handicap o di devianze;

          b) alle famiglie di lavoratori emigrati, tra i cui membri è comunque facilitata la comunicazione.

      3. Compatibilmente con le esigenze di giustizia, devono essere altresì agevolati i contatti del detenuto con la propria famiglia.

 

Pag. 23